Comitato di valutazione
Il comma 129 della L 107/15 ha modificato l’art. 11 del Dlgs 297/94 che disciplinava il “comitato per la valutazione del servizio dei docenti” introducendo il comitato per la valutazione dei docenti che ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da:
a) tre docenti, di cui due scelti dal collegio e uno dal consiglio di istituto;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia ed il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti ed uno dei genitori, per il secondo, scelti dal consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
Il comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.
Il comitato nel valutare il servizio dei docenti fissa dei criteri volti alla valorizzazione dei docenti che abbiano come elementi base:
- la qualità dell’insegnamento in rapporto anche al successo formativo degli studenti e il miglioramento del servizio scolastico offerto dall’istituzione;
- i risultati ottenuti dagli studenti in relazione al raggiungimento dei traguardi delle competenze;
- l’innovazione metodologica e didattica al fine di creare e diffondere delle buone pratiche didattiche.
Tale operazione non passa attraverso la contrattazione integrativa d’istituto.